Perché sottoscrivere l’assicurazione professionale medici veterinari

Ogni attività lavorativa ha in sé un potenziale rischio di incorrere in probabili infortuni. Per mitigare i danni conseguenziali la soluzione è la stipula di una Polizza assicurativa.

Anche i liberi professionisti possono avvalersi di questo approccio riferito a eventuali danni, causati durante l’attività lavorativa, di non trascurabile valore economico o danni fisici permanenti per sé stessi o cagionati ad altre persone.

Il libero professionista se incorre in uno di tali infortuni rimane impossibilitato a continuare la sua attività lavorativa ed è costretto a fermarsi, di fatto chiude la sua attività.

Si pensi ai liberi professionisti che devono contare solo sulla propria intelligenza e capacità per crescere e migliorare la propria attività lavorativa; per loro è indifferibile la necessità di dotarsi di un’adeguata assicurazione contro gli infortuni progettata su misura per le loro esigenze, per tutelarli e proteggerli da qualsivoglia evenienza.

Per i liberi professionisti è quindi opportuno e indispensabile dotarsi di un’assicurazione professionale.

L’assicurazione per tale fine si attiva quando il danno fisico fortuito e non prevedibile colpisce il lavoratore autonomo, che può essere limitato a un’inabilità temporanea, o più grave e permanente e nei casi infausti anche con la perdita della vita.

Le principali garanzie della polizza infortuni dei lavoratori autonomi

Sottoscrivendo l’assicurazione contro gli infortuni per liberi professionisti e lavoratori autonomi, si ottengono le coperture principalmente per le spese mediche occorse per curarsi e guarire dall’infortunio; inoltre, l’assicurato ha diritto ad una diaria a titolo di copertura del fermo attività e per ogni giorno non lavorato fino alla guarigione definitiva dall’infortunio.

Sono molte le tipologie di polizze infortuni per il libero professionista e sono specifiche in relazione alla categoria professionale: Medici, avvocati, ecc.

Così come per ogni polizza di infortuni, il suo verificarsi e il relativo danno subito dal professionista deve essere certificato da un medico con allegata idonea documentazione.

La Legge n. 24/2017 recante le <<Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie>> ha introdotto una serie di novità riferite ai profili amministrativi, penali e civili delle responsabilità professionali, con l’intenzione di abbattere il contenzioso civile e penale interessante la responsabilità medica con la garanzia di  un efficace sistema risarcitorio a ristoro dei danni sanitari subiti dai pazienti.

Tali responsabilità sono estese anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria o in regime convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Cosicché appare chiaro che, il paziente che ritenesse di aver subito un danno, andrà a rivalersi sulla struttura, e non sull’operatore sanitario personalmente responsabile.

Per ridurre il contenzioso giudiziario ordinario, la riforma prevede che il danneggiato possa aderire al tentativo di conciliazione e alla richiesta di un risarcimento del danno.

Un interesse particolare è rivolto a all’art. 10 della Legge n. 24/2017 che prevede l’obbligo per le strutture pubbliche o private di sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura dei danni causati dal personale della struttura sanitaria e per le attività esercitate con la professione sanitaria in regime intramurario o in regime di convenzionamento con il SSN.

Per chi svolge la propria attività al di fuori delle strutture sanitarie, o lavori al suo interno in qualità di libero professionista e si avvale della struttura sanitaria per adempiere alla propria obbligazione contrattuale nei confronti del  paziente, è confermato l’obbligo di stipula di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale già imposto dall’art. 3 comma 5 lettera e) del D.L. 138/2011 con obbligo a carico del professionista di rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.